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Il Nutrizionista

Cosa può e non può fare

CHI È IL NUTRIZIONISTA?

Nel settore della nutrizione e della dietetica operano diverse figure professionali con ruoli e competenze diverse.

Il MEDICO, che ha conseguito la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, può elaborare e determinare diete nei confronti sia dei soggetti sani che affetti da patologie, può prescrivere farmaci o accertamenti diagnostici

Gli SPECIALISTI DELLA NUTRIZIONE, possono essere MEDICI e quindi aver conseguito la Laurea in medicina e chirurgia + specializzazione in Scienze della Alimentazione e Nutrizione Umana (dietologo) oppure BIOLOGI che hanno conseguito la Laurea magistrale in biologia + specializzazione in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana (nutrizionista-SPECIALISTA DELLA NUTRIZIONE).

Il DIETISTA è un professionista sanitario che formula ed attua le diete prescritte dal medico o dal biologo e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente. Il Dietista organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare. (DM 2/4/01 MIUR – G.U. n.128 del 5/6/2001 all.3, classe 3).

Il BIOLOGO NUTRIZIONISTA ha conseguito la laurea magistrale (3+2) in biologia.

Il Biologo può esercitare l’attività di nutrizionista solo se abilitato all’esercizio della professione e iscritto alla sez. A dell’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi)

L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione.

Nell’esercizio dell’attività professionale il Biologo si attiene agli indirizzi ed alle linee guida approvate dal Ministero della Salute e/o dalle Società Scientifiche accreditate.

La NORMATIVA DI RIFERIMENTO riguardante la professione del BIOLOGO NUTRIZIONISTA è di seguito elencata:

✔ Legge 396/67

✔ DPR 328/2001

✔ Legge 3/2018

✔ D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.

Il Biologo Nutrizionista può:

  • Autonomamente determinare ed elaborare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati.
  • determinare diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi etc.;
  • consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i fabbisogni energetici e nutrizionali stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione;
  • progettare e attuare programmi di educazione alimentare finalizzati alla diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti attraverso l’impiego di tecniche e strumenti propri dell’informazione e dell’educazione alimentare;
  • effettuare consulenza dietetico-nutrizionale: prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio, rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche, medici specialisti e di medicina generale.

Il BIOLOGO NUTRIZIONISTA non può:

✔ effettuare diagnosi;

✔ prescrivere o consigliare terapie;

✔ prescrivere o consigliare farmaci;

✔ prescrivere o consigliare analisi cliniche;

✔ elaborare diete on-line;

✔ eseguire esami diagnostici nello studio professionale;

✔ vendere alimenti, sostitutivi di pasti, integratori, prodotti fitoterapici, né può porsi quale intermediario nella vendita e/o distribuzione di tali prodotti.

✔ utilizzare apparecchiature invasive e/o estranee all’attività professionale;

✔ utilizzare denominazioni professionali improprie.

 

La consulenza nutrizionale è esente IVA così come recita l’Art. 1 del DM Sanità 17/05/2002 e quindi rientra nelle esenzioni previste dall’Art. 10 del DPR n. 633 del 26/10/1972.

Detraibilità e Prescrizione medica

La professione di biologo è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può includere attività attinenti alla tutela della salute. Per questo motivo, l’Agenzia delle entrate ritiene che le spese sostenute per visite nutrizionali eseguite da biologi siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Ai fini della prestazione del biologo nutrizionista, non è necessaria la prescrizione medica.

QUALSIASI ALTRA FIGURA (erborista, estetista, farmacista, personal-trainer, guru della nutrizione, influencer ecc..) che elabora diete e/o consulenze nutrizionali senza essere abilitato, ESERCITA ABUSIVAMENTE LA PROFESSIONE ed è perseguibile penalmente [Articolo 348 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)].

Al seguente link è possibile verificare l’iscrizione di un professionista alla sezione A dell’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi

http://iscritti.onb.it/Site/ElencoIscritti/elencoIscritti